LOTTO 2 – In Comune di Monte San Savino (Ar), fraz. di Alberoro, Via Fanfani n. 22 diritto di proprietà per l’intero 1/1 di porzione di fabbricato residenziale comprendente un alloggio distribuitosu più piani, piccolo resede esclusivo e resede comune. L’alloggio è composto da: – al piano seminterrato due cantine e scala interna di comunicazione con i piani superiori. – al piano terra un soggiorno-pranzo con accesso da resedi esterni a comune, cucina e servizio igienico, scala interna di comunicazione al piano primo. – al piano primo-sottotetto due camere, due servizi igienici, un disimpegno, un ripostiglio e un ampio terrazzo. – posto auto su piccolo resede di proprietà esclusiva e utilizzo di altro posto auto su resede condominiale. – resede comune al piano terra con una serie di manufatti abusivi. parti comuni condominiali.La vendita è fatta a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con le difformità e abusi edilizi esistenti, riportati nella perizia di stima redattadall’Arch. Alfredo Lisi cui si fa espresso rinvio, con tutti gli accessori, pertinenze, dipendenze, usi, diritti, ragioni, oneri, pesi presenti e futuri, vincoli e servitù attive e/o passive se ed inquanto apparenti o legalmente costituite.Il bene è posto in Comune di Monte S. Savino ed è identificato catastalmente al:- Catasto Fabbricati del Comune di Monte San Savino fraz. di Alberoro: foglio 33, particella 515: – sub. 14, categoria A/2, classe 3, consis. vani 6,5, sup. mq. 159, rendita €. 453,19 (sub14 già ex sub. 9-10 soppressi con variazione catastale del 29.10.2025 n. AR0115446) – sub. 13, bene comune non censibile a tutti i subalterni (resede). Di tale ultima variazione, alla data odierna, non è stato effettuato l’aggiornamento catastale che dovrà essere regolarizzato prima del trasferimento.ProvenienzaIl bene è stato trasferito al debitore con atto di compravendita del notaio Giuseppe Di Stefano di Castiglion Fiorentino, rep. 59911 del 23/02/2011, registrato il 07/03/2011 r.p. n. 2763, r.g. n. 3981.PossessoIl fabbricato è occupato in forza di provvedimento di assegnazione della casa coniugale e verrà trasferito gravato del diritto di assegnazione: con decreto del 18/2/2016, n. 2129/2016, depositato in data 19/2/2016 il Tribunale di Arezzo, a seguito di ricorso dei coniugi, ha omologato la separazione tra coniugi con previsione del diritto di assegnazione della casa coniugale alla moglie e del diritto del figlio, ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, a vivere stabilmente presso l’abitazione assegnata alla madre.Con atto di citazione del 26.02.2018 la Curatela agiva in giudizio ai sensi del disposto di cui all’art. 67-69 II comma L.F. e/o 69-64 L.F., nei confronti del coniuge beneficiario del dirittodi assegnazione della casa coniugale, per far accertare e dichiarare l’inefficacia nei confronti della Curatela e del titolare debitore fallito dell’atto di disposizione patrimonialetrascritto all’Agenzia del Territorio di Arezzo in data 27.04.2016, Reg. Gen. 5832, Reg. Part. 4091 in esecuzione del verbale di separazione consensuale dei coniugi omologato dalTribunale di Arezzo in data 19.02.2016, R.G. 159/2016 – Cron. 2129/2016, con il quale il debitore fallito assegnava al coniuge la casa coniugale con diritto di abitazione anche in favoredel di loro figlio, maggiorenne non economicamente autosufficiente, intestata per la quota di 1/1 del diritto di proprietà al medesimo debitore fallito.Con sentenza del 08.03.2022 il Giudice adìto rigettava la richiesta della Curatela cosicché il bene viene venduto gravato dal provvedimento di assegnazione della casa coniugale. al momento del trasferimento parte acquirente dovrà prendere atto dell’occupazione dell’immobile in forza del provvedimento di assegnazione di cui sopra, consapevole della opponibilità a terzi del diritto di godimento in favore dell’assegnatario.
DATA ASTA 09 giugno 2026
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